Non basta rappresentare l’altrui condotta colposa per sottrarsi alla corresponsabilità

Non è sufficiente la rappresentazione dell’altrui condotta colposa per sottrarsi ad un giudizio di corresponsabilità basato sul secondo comma dell’art. 2054 c.c. che, in via presuntiva, coinvolge le sorti processuali dei conducenti veicoli a motore senza guida di rotaia (nella specie, si afferma quanto segue: rilevato che non risulta allegato uno schizzo planimetrico fedele e completo che ben l’attore avrebbe potuto richiedere alla Polizia di Roma Capitale, rilevato altresì che, dato il tenore della Relazione della Polizia di Roma Capitale, a distanza di tempo, una CTU tecnico modale potrebbe risultare del tutto inutile, ritenuto che l’attore non ha assolto pienamente all’onere probatorio che gli compete sulla base della regola di giudizio sopra ricordata, ritiene questo giudice che non possa che concludersi con un giudizio di corresponsabilità ai sensi dell’art 2054 comma 2 del codice civile, apparendo, allo stato degli atti che al sinistro abbiano concorso le condotte dei entrambi i conducenti, che in curva si ponevano entrambi in sorpasso, uno per evitare l’autobus che usciva dalla via, l’altro per superare un’autovettura, non tenendo quella condotta improntata alla massima prudenza ed attenzione richiesta per gli utenti della strada).

Tribunale di Roma, sentenza del 3.6.2021, n. 9719

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