Neonata nata d’urgenza sopravvissuta solo pochi minuti: risarcimento danni

In caso di domanda risarcitoria proposta dal convivente non deceduto per la morte della convivente a seguito di sinistro stradale, all’esito del quale sia pure deceduta la neonata fatta nascere con parto cesareo d’urgenza, che sopravviveva solo alcuni minuti alla madre, è contraddittoria e illogica la conclusione del giudice di merito per cui essendo la piccola vissuta solo pochi minuti dopo il taglio cesareo, la medesima alcun rapporto avrebbe potuto consolidare con il genitore, sicché la sofferenza del padre andrebbe ricondotta, non tanto alla privazione parentale, quanto piuttosto al rimpianto per una genitorialità non realizzatasi (per questa via, sostanzialmente parificando la paternità di una neonata vissuta per pochi minuti ad una paternità sperata e mancata, il giudice aveva ravvisato essere conseguentemente “congrua” una liquidazione ammontante a meno della metà della quantificazione relativa alla perdita della madre della bimba, sua compagna convivente), aggiungendosi l’ulteriore contraddittorietà ed illogicità della motivazione meramente apparente e pertanto inesistente là dove ha considerato la figlia non già quale persona nata viva e vissuta pur se per brevissimo lasso di tempo (una decina di minuti), bensì come se si fosse trattato di una mera non realizzata speranza di vita, e pertanto parallelamente della mancata realizzazione di una paternità sperata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2021, n. 27130

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