È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la divergenza manifestatasi in ordine alla natura giuridica dell’azione di cui al comma 1 dell’art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall’impresa designata che ha pagato il danneggiato nell’ipotesi b) dell’art. 283 della medesima legge, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa. Nello stesso modo, saranno rilevanti le ricadute dell’impostazione ritenuta preferibile, oltre che sul termine di prescrizione e sulla sua decorrenza, anche sulla necessità o meno del previo accertamento di responsabilità dell’autore dell’illecito e sull’applicabilità dell’art. 2055 c.c..
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza interlocutoria del 2.07.2021, n. 18802
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