In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un’autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, ex art. 2043 cod. civ., nonché quella del proprietario e del conducente dell’autovettura, per la presunzione stabilita dall’art. 2054 cod. civ., atteso che nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l’imputabilità dell’unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità (nella specie la manovra posta in essere dalla motociclista si appalesa in violazione dell’art. 148 del Codice della strada, atteso che essa va più propriamente inquadrata come sorpasso a destra dell’auto condotta dal convenuto – comportamento vietato dalla citata norma -, e non come mero superamento, atteso che la motociclista si trovava sul lato destro della medesima corsia occupata dall’autovettura condotta dal convenuto, e non in una corsia parallela; non risulta dunque del tutto superata la presunzione di responsabilità ex art. 2054 e pertanto, appare adeguato alla fattispecie concreta riconoscere all’attrice una corresponsabilità nella misura del 25%).
NDR: in senso conforme Cass. 8216/2002 e 10024/2020; si veda altresì Cass. 4820/1979 per il principio secondo cui nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di marcia, non sussiste sorpasso in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell’art. 106 c.s. (oggi Art. 148 del Codice della strada), quando due veicoli marcianti in corsie parallele si sopravanzino l’un l’altro restando ciascuno nella propria corsia. In questa ipotesi mancano, infatti, gli elementi costitutivi della manovra di sorpasso, la quale consta di due spostamenti dei veicoli dalla direttiva di marcia, di cui uno, temporaneo, verso sinistra per superare il veicolo che precede e l’altro, conclusivo, verso destra, per effettuare il rientro nella propria mano.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.9.2022, n. 7324
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