In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (pertanto, nel caso in esame – domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro, deducendo, essendosi trovato improvvisamente su un terreno con aderenza instabile dinanzi ad una aiuola sulla quale era in corso la sostituzione della segnaletica stradale, andava a collidere contro un sostegno in materiale pesante, in corso di installazione, posizionato sull’aiuola stessa, riportando lesioni – il tribunale ha correttamente applicato i suddetti principi, ravvisando da un lato una carenza di segnalazione della modifica della viabilità e del palo posto al centro dell’aiuola, di materiale rigido e non regolamentare, per sostenere e zavorrare i cartelli temporanei, idoneo ad integrare la prova del nesso causale tra cosa in custodia e sinistro, posto che la situazione del cantiere integrava una situazione di pericolo, per le dette omissioni di cautele doverose da parte dell’ente pubblico; al tempo stesso il primo giudice, con valutazione condivisa dalla Corte, ha ritenuto che le condizioni dei luoghi, sopra descritte, deponessero per una prevalente responsabilità del danneggiato, che con una condotta più attenta avrebbe potuto avvedersi della modificazione della viabilità, e quindi scorgere l’aiuola ed evitare il sinistro).
NDR: in tal senso Cass.7173/2022. In argomento si veda altresì Cass. 27724/2018 e 30775/2017.
Corte di appello di Milano, sentenza del 3.10.2022, n. 3049
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