Modulo di constatazione amichevole: presunzione “iuris tantum”

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione “iuris tantum” valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio; ciò in quanto la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.

NDR: in tal senso Cass. 12-07-2005, n. 14599 e 07/12/2005, n. 27005.

Tribunale di Lecce, sentenza del 9.3.2021, n. 677

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