In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
NDR: in tal senso Cass. 15881/2013 e 8451/2019.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2021, n. 3032
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