In relazione alla valenza probatoria del modello CA., si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità il modulo CA. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Altresì “l‘art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice“. Sicché la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non è opponibile all’assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Ciò posto, avendo la compagnia assicuratrice sollevato perplessità in merito alla dinamica del sinistro e provveduto, immediatamente, agli accertamenti di rito, sottoponendo entrambi i mezzi coinvolti ad ispezione tecnica la quale ha chiaramente escluso la compatibilità dei danni lamentati tra i mezzi periziati, va confermato che, in tal modo, la compagnia assicuratrice, ha fornito prova contraria della presunzione generata dal modulo CA., per cui grava sull’attore l’onere di provare in primo luogo il verificarsi del fatto storico secondo quanto descritto.
NDR: per la giurisprudenza di legittimità richiamata si veda Cass. 12/11/2020, n. 25468 e 20/02/2018, n. 4010.
Tribunale di Lecce, sentenza del 12.9.2023, n. 2441
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