Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
NDR: in tal senso Cass. 25 giugno 2013 n. 15881, 27 marzo 2019 n. 8451 e 25 gennaio 2024 n. 2438.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.6.2024, n. 15431
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