Va confermato che in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità; e che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchè ragionevolmente prevedibili. Pertanto, anche nel caso in cui sia stata infranta la regola relativa all’obbligo di precedenza, nei confronti dei veicoli provenienti da destra, il diritto di precedenza non esclude né il dovere del conducente “favorito” di rispettare altre norme specifiche poste dal Codice della Strada (come quella di rispettare i limiti di velocità per le zone urbane e di avvicinarsi con cautela a intersezione con semaforo lampeggiante), né la responsabilità dello stesso per gli eventi dannosi conseguenti alla mancata adozione dei comportamenti prescritti (nel caso di specie, si ritiene che il possibile sopraggiungere da una intersezione, in zona urbana e con luce semaforica lampeggiante, di altro veicolo costituisca evento prevedibile con la normale prudenza, diligenza e perizia, necessarie alla conduzione di una automobile; pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di ascrivere la responsabilità principale, nella misura dell’80%, per la causazione dell’evento, al Y, ritenendo sussistere una corresponsabilità, e art. 1227 co. 1 c.c., del X, nella misura del 20%).
NDR: in argomento Cass. 9615/1991 e 270176/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 6.5.2022, n. 3971
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