L’attendibilità dei testi può essere gravemente inficiata da una serie di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, tra cui: la circostanza del tutto anomala che nella denuncia-querela presentata a distanza di ben due mesi dall’incidente non fosse stata fatta menzione di testimoni che – in linea teorica – avrebbe potuto consentire all’Autorità giudiziaria di effettuare accertamenti più incisivi e utili per l’individuazione del presunto responsabile; la ragione del mancato reperimento dei testimoni di un incidente di tale gravità per tale così lungo lasso di tempo; il fatto che i testimoni non siano indicati nella richiesta di risarcimento dei danni prima del processo. Certamente la parte non è onerata dell’indicazione dei testimoni in sede stragiudiziale, ma tale omissione può costituire, come nel caso in esame, in relazione alla fattispecie concreta, elemento di valutazione della attendibilità dei testi in relazione alla loro effettiva presenza sul luogo del sinistro.
NDR: in argomento si veda Cass. 33357/2021 secondo cui la mancata menzione di testi nel rapporto dei Carabinieri costituisce un forte elemento di inattendibilità dei testi.
Corte di appello di Roma, sentenza del 26.1.2023, n. 584
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