Quanto ai presupposti applicativi richiesti dalla disposizione di cui all’art. 2051 c.c., si tratta della prova, da parte del danneggiato, della sussistenza dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa. Quanto, in particolare, al nesso di causalità, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Ciò posto va considerato che la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale, si deve presumere che ove, nel tratto stradale in cui è occorso il sinistro, vi fosse stato un guard-rail saldamente ancorato alla strada, il veicolo sarebbe stato reindirizzato sulla corsia di marcia e, quindi, non sarebbe finito fuori e caduto nella scarpata (nella specie, può fondatamente ritenersi che il dinamismo impresso all’autovettura finita nella scarpata, seppur originato dal fatto che la stessa avesse sbandato, è stato determinato dalla mancanza delle caratteristiche che il guard-rail avrebbe dovuto avere, garantendo quella efficacia contenitiva per cui è posto ai lati della strada. Deve, quindi, ritenersi dimostrato che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali – la mancata corretta installazione del guard-rail – da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, così integrandosi il requisito richiesto per la responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora la cosa custodita fosse, come nel caso di specie era, di per sé statica e inerte. Nel caso di specie non può ritenersi assorbente la condotta di guida, non avendo proprio il guard-rail assolto alla funzione di contenimento cui è deputato, in quanto aveva ceduto all’impatto con l’autovettura lasciando che continuasse la sua corsa. La responsabilità dell’accaduto deve quindi ascriversi all’ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c.).
NDR: sull’art. 2051 c.c. si veda Cass. n. 6306 del 13/03/2013 e n. 2660 del 05/02/2013; sulla funzione del guard-rail si veda Cass. n. 6537 del 22/03/2011.
Tribunale di Bari, sentenza del 21.7.2021, n. 2827
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