Qualora la parte ricorrente abbia dimostrato l’interesse a proporre l’impugnazione per il maggior importo che verrebbe conseguito dall’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno cagionato da sinistro stradale, secondo quanto aveva già costituito motivo di appello, non essendovi motivazione, parametrata sulle circostanze del caso concreto, che dia conto del risultato sproporzionato rispetto a quello conseguibile mediante l’adozione dei criteri forniti dalle tabelle del Tribunale di Milano, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio.
NDR: in argomento Cass. n. 17018 del 2018.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.9.2022, n. 26900
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