La pubblica amministrazione è libera dalla responsabilità per danni da cose in custodia, così come contemplata dall’art. art. 2051 c.c., in relazione ai beni demaniali, se fornisce la prova liberatoria che l’evento è stato provocato da cause esterne e improvvise create da terzi, non conoscibili e non eliminabili immediatamente neppure con la più diligente attività di manutenzione. La stessa è libera anche quando la cosa esplica la sua potenzialità offensiva prima che, anche con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, non riesce a intervenire per riparare, ossia quando, in caso d’improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato della strada, l’evento di danno si verifica prima che l’ente proprietario sia in grado di porre rimedio, nonostante il controllo effettuato con diligenza, per scongiurare tempestivamente la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo che si è determinata.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza dell’11.03.2021, n. 6826
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