Macchia d’olio sull’asfalto: risponde il Comune?

In tema di responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento (la Suprema Corte osserva che, nell’affermare che “Nella specie le parti attrici non hanno dedotto né dimostrato che la macchia d’olio fosse ricollegabile alla struttura del bene pubblico, né hanno dedotto o dimostrato il colpevole ritardo da parte dell’ente pubblico nell’aver rilevato la presenza della macchia insidiosa sul fondo strada soprattutto alla luce dell’eccezione dell’Ente per cui la stessa si era formata immediatamente prima del fatto” e che “deve ritenersi…che nel caso di specie difetti in radice il necessario accertamento del…nesso (causale) considerato che non è stato accertato con sufficiente puntualità da quanto tempo fosse presente sul manto stradale la macchia d’olio che avrebbe causato la caduta del motociclo e delle occupanti”, il Tribunale risulta non aver fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati).

NDR: in tal senso Cass.15/03/2019, n. 7361.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.3.2021, n. 8827

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