In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada.
Cassazione penale, sezione settima, ordinanza del 23.02.2022, n. 6507
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