L’art. 291 cod. ass., con riferimento al quale va affermato che esso presupponga un superamento dei limiti di garanzia previsti dall’art. 283 cod. ass., nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l’espressione “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va inteso, conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale. Inoltre, l’art. 291, comma 4, deve essere interpretato restrittivamente nel senso che, al ricorrere delle condizioni sopra delineate, sussiste nondimeno litisconsorzio necessario soltanto tra persone la cui qualifica di danneggiati emerga ex actis e con sufficiente certezza, con esclusione pertanto del litisconsorzio necessario con la possibile indeterminata pletora di potenziali danneggiati c.d. secondari.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 1862/2009 e 329/2009.
Tribunale di Milano, ordinanza del 12.10.2021
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