La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Ne consegue, allora, che il giudice di merito, quando procede alla liquidazione del danno alla salute – facendo applicazione, come nella fattispecie che occupa, delle tabelle milanesi – dovrà: 1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (fattispecie in tema di controversia in tema di risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza di incidente stradale).
NDR: in argomento Cass. 21 novembre 2020 n. 21564, 17 gennaio 2018 n. 901, 27 marzo 2018 n. 7513, 28 settembre 2018 n. 23469.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.10.2021, n. 27523
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