L’insidia in caso di strada periferica non illuminata alla guida di veicolo altrui

La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica. L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo (nella specie, il giudice osserva che, anche a considerare attendibili i testi escussi, proprio le circostanze di tempo e di luogo così come prospettate dallo stesso attore avrebbero imposto una maggiore prudenza e diligenza che, nella fattispecie, risulta essere mancata: trovandosi a percorrere un tratto stradale periferico non illuminato, volontariamente postosi alla guida di un ciclomotore non proprio, in presenza di acqua sull’asfalto, gravava evidentemente sul medesimo, in ossequio a quanto disposto dall’art. 141 cod. strada, l’obbligo di guidare utilizzando idonea accortezza, nonché a velocità particolarmente moderata, tale da consentirgli in dette circostanze, per l’appunto, di compiere le manovre necessarie ad evitare l’ostacolo).

NDR: in argomento Cass. 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n. 23919, 26 maggio 2014 n. 11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584.

Corte di appello di Lecce, sentenza del 18.3.2022, n. 328

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