Affinché il danno terminale sia risarcibile è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Per cui, se subito dopo le lesioni, ad esempio, il soggetto perde coscienza e va in coma, il danno terminale non può essere riconosciuto. Tanto premesso, non può ritenersi provata l’esistenza del danno sotto il profilo psicologico “morale” alla luce delle sole dichiarazioni di un teste, in parte contraddette dalle dichiarazioni rese dallo stesso teste all’udienza dibattimentale, nonché con altre testimonianze, che, in sede di sommarie informazioni, vide una lacrima sul volto del giovane poco prima di morire dopo la fuoriuscita di strada del ciclomotore.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 6.6.2023, n. 4080
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