Per ciò che attiene alla tutela del terzo trasportato nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 141 C.d.a dispone: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo”. In tale norma il legislatore fa riferimento al caso fortuito come criterio di bilanciamento tra gli interessi del trasportato e quelli dell’assicuratore del vettore, determinando il sorgere di due effetti: uno sostanziale e uno processuale. L’effetto sostanziale è che la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta del vettore. L’effetto processuale è che il trasportato non ha alcun onere di prova, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. L’art. 141 Cda con riferimento al caso fortuito, come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria.
NDR: in tal senso Cass. 13 febbraio 2019 n. 4147.
Tribunale di Foggia, sentenza del 11.2.2021, n. 359
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