Posto che in caso di scontro tra veicoli l’art. 2054 co. 2 c.c. introduce la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, che può esser vinta dalla prova offerta da ciascuno di essi di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno, va seguito l’orientamento per cui detta presunzione opera anche in assenza di collisione tra i veicoli, ma di mera interferenza tra le condotte di guida dei reciproci conducenti.
NDR: in tal senso Cass. 12/02/2021, n. 3764 (“La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso”).
Tribunale di Lecce, sentenza del 6.6.2022, n. 1661
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