In tema di circolazione stradale, ai fini dell’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. è necessario che il danneggiato assolva all’onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’evento dannoso. La presunzione di legge presuppone, infatti, l’esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l’evento. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento. L’utilizzabilità della presunzione postula pertanto l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.8.2021, n. 22165
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