È fondato il motivo di ricorso, dovendosi considerare che “il più contiene sempre il meno” con cui si affermi che – posto che l’accertamento della colpa esclusiva e/o concorrenziale potrebbe risultare anche indirettamente tramite l’accertamento del nesso eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’ulteriore conducente, e che qualora si accerti colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice di merito dovrebbe comunque accertare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro – la corresponsabilità è domanda implicita inclusa nella domanda proposta per ottenerne il risarcimento dei danni patrimoniali che gli sarebbero derivati da un sinistro stradale.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2021, n. 12962
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