La constatazione amichevole non vale come confessione nei confronti dell’assicurazione

La sottoscrizione, da parte dei protagonisti del sinistro, del modulo di constatazione amichevole di incidente non assume alcuna valenza confessoria nei confronti della compagnia assicuratrice: la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, infatti, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

NDR; in tal senso Cass. n. 25770 del 14/10/2019 e n. 3567 del 13/02/2013, nonché Cass. SU n. 10311 del 05/05/2006.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2021, n. 25846

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