A prescindere dall’esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo, la condotta di guida dell’utente, quando improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera, nonché il percorrere la careggiata verso il centro strada in coincidenza con l’incrocio con altro veicolo, costituisce, nel caso di specie, elemento eziologico concorrente alla determinazione dell’evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 27.08.2021, n. 32277
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