Investito fuori dalle strisce mentre fa jogging: concorso di colpa

In caso di investimento del pedone, l’attraversamento della carreggiata senza servirsi delle strisce pedonali, pur presenti in loco, le cuffiette nelle orecchie (che non consentono di sentire eventuali rumori di veicoli che sopraggiungono) e la velocità del passo, tipica del jogging, integrano certamente un comportamento colpevole del danneggiato, che ha avuto certamente un’incidenza causale nella produzione dell’incidente. Tale comportamento colpevole fonda il concorso di colpa, in quanto non solo contrastante con le cautele prescritte dal codice della strada, ma anche riconducibile alla violazione di un dovere di cautela ascrivile al più generale dovere di solidarietà, contemplato dall’art. 2 Cost., il quale risponde all’esigenza di ridurre entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, e si colloca sul piano della causalità, costituendo, in particolare, espressione della causalità adeguata.

NDR: in argomento Cass. 2483/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.1.2022, n. 703

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