I giudici di legittimità hanno chiarito che nel caso di specie – nel quale una bicicletta condotta dalla minore veniva investita da tergo dal veicolo che la seguiva – l’evento prospettato deve essere ricondotto non all’interno dell’art. 2054, comma II, c.c., bensì all’interno della disciplina dettata dall’art. 149 c.d.s., in riferimento alla fattispecie del tamponamento tra veicoli, e di conseguenza deve essere applicata la diversa regola probatoria ivi prevista: non la presunzione di corresponsabilità, ma la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, che si trova nella presunzione di fatto di aver violato la distanza di sicurezza. Il diverso inquadramento normativa ha una ricaduta anche sulla regola probatoria da applicare: è il conducente del veicolo che segue il soggetto onerato della prova liberatoria, di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l’investimento, per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.02.2022, n. 5760
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