Investimento del pedone per retromarcia senza la dovuta attenzione: reato di omicidio stradale?

In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

La disciplina delle manovre a marcia indietro di cui all’art. 154 Cod. Strada prescrive che gli utenti della strada che intendano eseguire manovre di retromarcia devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi (nel caso si specie, la manovra a marcia indietro, eseguita con un veicolo che per le sue caratteristiche non consentiva una visuale adeguata, doveva essere effettuata, proprio per la sua difficoltà, con particolare attenzione ed anche avvalendosi dell’ausilio di terzi, anche in considerazione del fatto che la presenza di pedoni sul percorso stradale da compiere in retromarcia non costituisce certo eventualità eccezionale e imprevedibile, fatti salvi quei movimenti che, per la loro oggettiva repentinità e peculiarità, non possano essere previsti ed evitati dal conducente).

Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 18.10.2021, n. 37622

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