Investimento del pedone e presunzione di colpa

Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone. Così, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. E’ dunque onere del conducente del veicolo investitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e anche la condotta colposa del pedone che non consente per se sola di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista dall’art. 2054, comma 1 c.c., ma esige la dimostrazione che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Neppure l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Difatti, in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse – per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità – ragionevolmente prevedibile. Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.

NDR: sulla prima massima di veda Cass. 28/01/2019 n. 2241, 4/4/2017 n. 8663, 18/11/2014 n. 24472, 19/2/2014 n. 3964, Trib. Milano 11/06/2021 n. 4991, nonché Cass. n. 4551 del 22/02/2017 e n. 24472 del 18/11/2014; sulla seconda massima si veda Cass. n. 8663 del 04/04/2017, 19/02/2014 n. 3964, 11/05/2017 n. 11702 e 21.7.2006 n. 16768).

Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2023, n. 649

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