Investimento del pedone e concorso di colpa

È motivazione adeguata quella con la quale si sia ritenuto che il pedone, avendo camminato fuori del centro abitato, lungo una strada a due sensi di marcia, nella medesima direzione di marcia dei veicoli e non, invece, come prescritto dall’art. 190 comma 1 del Codice della Strada, in quella opposta, che gli avrebbe consentito di avvistare i veicoli sopraggiungenti, ha tenuto una condotta rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., specie alla luce dell’orario notturno, della mancanza di pubblica illuminazione, del traffico intenso su una strada a scorrimento veloce con limite di 90 km/h e della larghezza della banchina di soli 50 cm. Non v’è inoltre alcuna contraddittorietà fra l’affermazione che l’automobilista ignoto invase la banchina e l’addebito di parziale corresponsabilità al pedone per trovarsi dal lato della strada opposto a quello in cui, secondo il precetto dell’art. 190 CdS avrebbe dovuto trovarsi, essendo peraltro corretta la spiegazione secondo cui la prescrizione per le strade extraurbane dell’impegnare la banchina opposta a quella del senso di marcia dei veicoli, assolve alla garanzia al pedone di avvedersi di altrui condotte imprudenti e di sottrarsi alla loro incidenza;

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 c.c.- che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

NDR: in argomento Cass. n. 20137 del 13/7/2023, n. 842 del 17/1/2020 e n. 2433 del 25/1/2024.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.5.2024, n. 13786

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