Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l’art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest’ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, per vincere la quale il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (caso di pedone che attraversava spuntando da una siepe, fuori dalle strisce pedonali e guardando il cellulare, al quale viene quindi imputata la responsabilità esclusiva dell’evento dannoso, in ragione della condotta imprudente e contraria alle previsioni normative).
Tribunale di Milano, sentenza del 12.10.2020, n. 6155
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