Posto che la presenza di un attraversamento pedonale impone certamente l’adozione di una particolare cautela e l’obbligo di dare la precedenza, rallentando o fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare (art. 191 cod. str.), il richiamo a tale obbligo è inconferente nel caso in cui non vi sia nessun pedone che si accinga ad attraversare la strada (in quanto trattasi di norma cautelare finalizzata a prevenire il rischio specifico dell’attraversamento della strada da parte di pedoni) ma, invece, si verifichi un repentino attraversamento della carreggiata da parte di un velocipede (a velocità superiore a quella di un pedone e su una sede – nella specie l’attraversamento pedonale dello spartitraffico anch’esso pedonale – non destinata al traffico di veicoli; nella specie il Tribunale ritiene che: il velocipede abbia tenuto una condotta gravemente imprudente consistita nell’attraversamento repentino della carreggiata stradale, percorrendo un attraversamento pedonale e tenendo una velocità apprezzabilmente superiore a quella di un pedone; il conducente dell’auto abbia tenuto una condotta di guida conforme alle regole di condotta previste dal codice della strada con irrilevanza causale anche del peraltro eventuale minimo superamento del limite di velocità in rapporto allo specifico evento di cui è causa; il conducente dell’auto non avrebbe potuto evitare l’investimento, in ragione dell’assoluta imprevedibilità e repentinità dell’inserimento del ciclista sulla carreggiata stradale, “sbucato” all’improvviso, a velocità superiore a quella usuale di pedone, da attraversamento pedonale coperto da siepe).
Tribunale di Milano, sentenza del 16.2.2021, n. 1350
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