Investimento: come superare la presunzione di colpa del conducente

La presunzione di colpa del conducente del veicolo “investitore” ex. art. 2054 comma 1 cod. civ. può essere superata “nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte dell’automobilista, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Ciò con la precisazione che la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Ne consegue che il comportamento colposo tenuto dal pedone può assurgere a ruolo causale autonomo ed esclusivo dell’evento dannoso, ove il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

NDR: in argomento Cass. 25027/2019, 5819/2019, 31714/2019, 4551/2017, 12595/2015 e 14064/2010.

Tribunale di Lecce, sentenza del 20.4.2021, n. 1105

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