Il principio, più volte affermato in materia di responsabilità da cosa in custodia, in base al quale il comportamento colposo del danneggiato può arrivare ad escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c. (fattispecie di azione per il risarcimento dei danni per infortunio dovuto a fessurazioni presenti nell’asfalto).
NDR: in tal senso Cass. 999/2014.
Tribunale di Milano, sentenza del 7.5.2021, n. 3875
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