Ad integrare il caso fortuito, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., non è solo la condotta vietata, ma quella che si atteggi, entrando in relazione con la cosa custodita, come irragionevolmente incauta tale da incidere causalmente al verificarsi dell’evento, ex art. 1227 c.c., comma 1, sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela (fattispecie in caso di sinistro asseritamente causato da insidia presente sul manto stradale della carreggiata).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.10.2021, n. 28035
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno