Insidia: non visibilità e non prevedibilità del pericolo

Va attribuito al danneggiato che intenda far valere la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l’onere di fornire prova rigorosa e dunque certa, univoca ed inconfutabile, non solo del nesso causale tra il danno subito ed il pericolo, ma anche della concreta esistenza dell’insidia (pericolo improvviso ed inaspettato) o di un trabocchetto (pericolo nascosto) la cui configurabilità peraltro si concretizza solo in presenza degli elementi soggettivi ed oggettivi individuati dalla Suprema Corte di Cassazione consistenti nella non visibilità e non prevedibilità del pericolo, elementi che non determinano una situazione di pericolo occulto se non congiuntamente.

NDR: in argomento Cassa. 11.01.2008 n. 390 e 27.11.2006 n. 25140.

Tribunale di Roma, sentenza del 18.5.2021, n. 8561

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