Sebbene l’art. 177 del codice della strada abilita i conducenti dei veicoli delle forze armate, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a non rispettare i limiti e gli obblighi del Codice, impone pur sempre l’obbligo del rispetto delle norme di comune prudenza e diligenza nella guida.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 10.09.2021, n. 33740
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