Ai fini della indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro a carico dell’INAIL, è necessario che lo stesso si sia verificato in occasione di lavoro, ovvero in rapporto causale e diretto con le finalità di servizio. Tale accezione è stata dalla giurisprudenza estesa anche al cd. infortunio in itinere, ovvero all’infortunio di cui il soggetto sia vittima durante il percorso necessario per recarsi dall’abitazione al lavoro e viceversa. Al fine di qualificare il rischio indennizzabile rispetto al generico rischio della strada, cui tutti i soggetti sono esposti a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa, la giurisprudenza ha ricostruito la fattispecie dell’infortunio in itinere individuandone gli elementi costituenti. E’ necessaria: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l’infortunato, l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all’art. 16 Cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza tra tali luoghi appaia ragionevole.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.11.2021, n. 9303
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