L’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, è indennizzabile quando: 1) sussiste un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, ovvero che il percorso sia quello “normale” per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; 2) sussiste un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, ovvero che il lavoratore non abbia seguito quel percorso per ragioni personali o in orari non collegabili all’attività lavorativa; 3) sia necessario far uso del mezzo privato, in considerazione degli orari di lavoro, degli orari dei mezzi pubblici di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione purché la distanza sia ragionevole. Affinché l’infortunio in itinere, dunque, possa considerarsi verificato “in occasione di lavoro”, è necessario che il rischio generico che incombe su qualsiasi utente della strada sia aggravato, sì da diventare un rischio specifico, per il fatto di essere funzionalmente collegato all’attività di lavoro.
NDR: in senso conforme Cass. 5063/2000 e 6868/2001.
Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2020, n. 3417
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