I danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, comprese quelle occorrenti per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, sono risarcibili purché il giudice accerti – con valutazione censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione – che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, ma il giudice è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo.
NDR: in tal senso Cass. 752/02.
Tribunale di Roma, sentenza del 6.4.2023, n. 5648
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