Atteso che, in caso di incidente causato da veicolo sconosciuto, la prova deve essere più rigorosa, i giudici di legittimità hanno confermato quanto deciso dal giudice del merito il quale, a seguito di una complessiva valutazione delle prove emerse in giudizio, ha escluso il risarcimento a carico del Fondo vittime e della designata compagnia di assicurazioni, ritenendo che dalle stesse prove non si potesse ritenere provata la dinamica dell’incidente.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.4.2022, n. 11210
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