Incendio dell’autovettura parcheggiata: il gestore dell’area di parcheggio non risponde dei danni

In materia di responsabilità civile, il parcheggio di un’autovettura all’interno dell’apposito spazio di un supermercato deve essere ricondotto nell’ambito del contratto di locazione d’area gratuito – e non del contratto di deposito gratuito –, dovendosi pertanto escludere, in difetto di espressa previsione, un obbligo di custodia a carico del gestore. Lo scopo del cliente, infatti, si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta. L’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene. Ove, al contrario, non sia percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione.

Cassazione civile, sezione quarta, ordinanza del 15.04.2021, n. 9883

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