La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (estensione che, come confermato dai giudici di legittimità, non è applicabile al caso di specie).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.06.22, n. 19282
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