La disposizione dell’art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese. Pertanto, in tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito (nel caso di specie da sinistro stradale), i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 c.c., che presuppone, appunto, l’esistenza di un debito pecuniario, da considerarsi, invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione.
NDR: in tal senso Cass. n. 20904 del 27/10/2005 e n. 16448 del 15/07/2009.
Tribunale di Milano, sentenza del 24.11.2020, n. 7629
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