La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. Così, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (nella specie, dall’indagine sulla condotta del pedone non è emersa la pericolosità o l’imprudenza della stessa, così da eventualmente ridurre quella presunta, al 100%, del conducente ex art. 2054 c.c., risultando pacifico che l’odierno appellante ha investito la donna in fase di superamento, da parte sua, del veicolo che aveva davanti a sé e che si era fermato proprio per favorire l’attraversamento del pedone: in definitiva, manca agli atti la prova di una condotta in qualche misura imprudente della pedona, ossia di un eventuale pericoloso suo attraversamento al di fuori delle strisce; prova che avrebbe dovuto fornire il conducente, a cui carico è posta la presunzione iuris tantum di colpa).
NDR: in argomento Cass 13/09/2022, n. 26873 e 28/06/2019, n.17410.
Corte di appello di Milano, sentenza del 25.1.2023, n. 227
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno