Il conducente di un veicolo a motore è tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. In particolare, quando sia accertata la presenza di bambini sul marciapiede latistante la traiettoria del veicolo, il conducente, in caso di investimento, per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare che il pedone investito non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. Tuttavia, la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.02.2021, n. 3030
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