La presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. è superata nel caso in cui si accerti la colpa esclusiva di un conducente, senza necessità per l’altro conducente di dimostrare di essersi uniformata alle norme di circolazione e prudenza ed aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Ciò premesso, la responsabilità del conducente appare incontrovertibile nel caso abbia operato una manovra di invasione della corsia di marcia opposta, al fine di intraprendere una svolta a sinistra, senza alcun rispetto del diritto di precedenza del veicolo che proveniva nella direzione opposta. In tal caso, al fine di accertare se possa esservi stato un concorso di colpa da parte dell’altro conducente, trovatosi all’improvviso in mezzo alla propria carreggiata di pertinenza un veicolo in posizione pressoché frontale, che stava solo in quel momento accennando ad una svolta a sinistra, occorre valutare l’unico comportamento prudenziale che era tenuta ad osservare (e potrebbe non avere osservato), cioè la velocità in relazione ai luoghi (nella specie il CTU ha con adeguata precisione calcolato che la velocità a cui stava viaggiando quando si è avvenuta dell’ostacolo doveva essere all’incirca di 66 km/h, cioè all’interno del limite previsto per quel tratto di strada di 70 km/h, dovendosi pertanto escludere pertanto il detto concorso di colpa).
NDR: in senso conforme al principio riportato all’inizio della massima si veda Cass. 5219/2014 e
6941/2021.
Corte di appello di Milano, sentenza del 24.10.2022, n. 3330
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