La cosa deve aver costituito la “causa” e non l’occasione del danno che si è verificato; il danno, pertanto, deve essere provocato dalla “cosa“, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, che per effetto della combinazione con altri elementi, essa diventa produttiva di danni; se, invece, il danno è causato dall’azione dell’uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all’art. 2051 c.c. non sarà più applicabile. Ciò posto, va rigettata la domanda contro l’ente pubblico proprietario o gestore della strada per i danni subiti, in seguito alla perdita del controllo del mezzo e alla fuoriuscita dalla sede stradale, per l’impatto contro un albero secolare posto a 80 cm circa sul lato della carreggiata, non essendovi nella specie l’obbligo del gestore di installare barriere di protezione.
NDR: in argomento Cass. 7276/1997, 10641/2002, 1682/2000 e 3553/1995.
Tribunale di Bari, sentenza del 5.5.2023, n. 1742
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