Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilitĂ di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Incorre, pertanto, in vizio di sussunzione il giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme alle regole di condotta denunciate (nel caso di specie, premesso il concorso ex art. 2054 c.c. ed acclarata la responsabilitĂ del veicolo che aveva urtato l’attore, è difettata la prova liberatoria della responsabilitĂ di quest’ultimo, il quale non solo non ha dimostrato l’imprevedibilitĂ dell’immissione della convenuta nel flusso della circolazione – avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla visuale di cui disponeva -, ma soprattutto di certo non pose in atto alcuna manovra d’emergenza prima di evitare l’impatto, se questo si verificò tra il parafango posteriore sinistro della convenuta e quello laterale anteriore destro dell’attore, in tal guisa evidenziando che la prima si parò davanti alla seconda e la strisciò per tutta la fiancata; peraltro, avendo terminato la corsa dopo m. 120 di scarrocciamento sull’asfalto e dopo aver perso la sua velocitĂ nell’impatto con lo spartitraffico, di certo la velocitĂ da egli tenuta non era conforme al dettato dell’art. 141 co. 2 C.d.S.; nĂ© può dubitarsi della prevedibilitĂ dell’immissione nel flusso della circolazione alle ore 13.10 e da una zona industriale di un veicolo che sopraggiunga da un intersezione laterale debitamente segnalata).
NDR: in senso conforme si veda Cass. 16.5.2008 n. 12444 e 06/02/2020, n.2864.
Tribunale di Lecce, sentenza del 5.2.2021, n. 322
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